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PARADISI FISCALI: ELENCO PAESI BLACK LIST 2016
 

scritto da Antonio Merola 3 febbraio 2016



D’ora in poi si parlerà sempre meno di “Black List” dei paradisi fiscali, considerate le ultime riforme che hanno eliminato sia la Black List sui costi che la Black List relativa al regime delle società estere controllate (CFC – Controlled Foreign Companies), lasciando in piedi solo quella riguardante la residenza fiscale delle persone fisiche.

 

Black List sui costi (eliminata dalla Legge di Stabilità 2016)

La Legge di Stabilità per il 2016 ha cancellato la disciplina dei Costi Black List secondo la quale erano indeducibili i costi sostenuti dalle imprese italiane nelle operazioni intrattenute con soggetti localizzati nei paradisi fiscali.

L’individuazione dei paradisi fiscali prima della riforma avveniva sulla base della Black List introdotta con il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002 contenente l’elenco dei Paesi ritenuti a fiscalità privilegiata.

Con l’eliminazione della normativa sui Costi Black List, anche questo ultimo elenco dei paradisi fiscali non ha più valore e, quindi, non troverà più applicazione.

 

Black List ai fini CFC (eliminata dalla Legge di Stabilità 2016)

Sempre la Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto l’abbandono della Black List dei paradisi fiscali ai fini dell’applicazione della normativa sulle società estere controllate (CFC – Controlled Foreign Companies), contenuta nel Decreto Ministeriale 21 novembre 2001.

Adesso, infatti, un Paese è definibile come “paradiso fiscale” se, oltre a non appartenere né all’Unione europea né allo Spazio economico europeo, garantisce un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello dell’Italia (art. 167, commi 1 e 4, del D.P.R. 917/1986).

Venuto meno il riferimento al citato Decreto Ministeriale, anche la Black List in esso contenuta non è più valida.

 

Black List sulla residenza fiscale delle persone fisiche

La Black List dei paradisi fiscali ancora valida è quella che individua i Paesi a fiscalità privilegiata per i quali vale la presunzione di permanenza in Italia della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986).

La Black List sulla residenza fiscale delle persone fisiche è contenuta nel Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 il quale riporta i seguenti Paesi: Alderney (Aurigny), Andorra (Principat d’Andorra), Anguilla, Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda), Antille Olandesi (Nederlandse Antillen), Aruba, Bahama (Bahamas), Bahrein (Dawlat al-Bahrain), Barbados, Belize, Bermuda, Brunei (Negara Brunei Darussalam), Costa Rica (Republica de Costa Rica), Dominica, Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida), Ecuador (Repuplica del Ecuador), Filippine (Pilipinas), Gibilterra (Dominion of Gibraltar), Gibuti (Djibouti), Grenada, Guernsey (Bailiwick of Guernsey), Hong Kong (Xianggang), Isola di Man (Isle of Man), Isole Cayman (The Cayman Islands), Isole Cook, Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands), Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands), Jersey, Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya), Liberia (Republic of Liberia), Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein), Macao (Macau), Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia), Maldive (Divehi), Maurizio (Republic of Mauritius), Monserrat, Nauru (Republic of Nauru), Niue, Oman (Saltanat ‘Oman), Panama (Republica de Panama`), Polinesia Francese (Polynesie Francaise), Monaco (Principaute` de Monaco), Sark (Sercq), Seicelle (Republic of Seychelles), Singapore (Republic of Singapore), Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis), Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines), Svizzera (Confederazione Svizzera), Taiwan (Chunghua MinKuo), Tonga (Puleanga Tonga), Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands), Tuvalu (The Tuvalu Islands), Uruguay (Republica Oriental del Uruguay), Vanuatu (Republic of Vanuatu) e Samoa (Indipendent State of Samoa).

In pratica se una persona fisica intende abbandonare la propria residenza fiscale italiana per acquisire quella del Paese straniero appartenente alla citata Black List, il Fisco italiano continuerà a presumere che la stessa sia fiscalmente residente in Italia, senza dover provare il mancato perfezionamento del trasferimento della residenza fiscale del contribuente.

Spetta invece al contribuente dimostrare che il trasferimento della propria residenza fiscale è effettivamente avvenuto e che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa italiana.

 

Link, http://www.itaxa.it/blog/2016/02/paradisi-fiscali-elenco-paesi-black-list-2016/



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